Art. 8
Controlli sull'efficacia del trattamento
In vigore dal 31 gen 1991
1. Durante i trattamenti con farmaci sostitutivi, sono effettuati controlli analitici periodici senza preavviso almeno ogni sette giorni sulle urine dei pazienti, al fine di valutare la interruzione dell'assunzione di eroina, di altri oppioidi o di altre sostanze stupefacenti. Il personale sanitario dei servizi accerta che i campioni biologici da esaminare appartengono al soggetto in trattamento.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-12-19;445#art-8