Art. 10

Entrata in vigore

In vigore dal 31 gen 1991
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 dicembre 1990 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1991 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 162
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-12-19;445#art-10

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