Art. 10
10 / 10Entrata in vigore
In vigore dal 31 gen 1991
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 dicembre 1990
Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1991
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 162
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-12-19;445#art-10