Art. 9
Disposizioni finali
In vigore dal 31 gen 1991
1. Restano in vigore, per quanto non in contrasto con il presente regolamento, i decreti del Ministro della sanità del 7 agosto 1980 e del 10 ottobre 1980, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 219 dell'11 agosto 1980 e n. 281 del 13 ottobre 1980 e relativi alla regolamentazione dei trattamenti sostitutivi nella tossicodipendenza da oppioidi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-12-19;445#art-9