Art. 4
Continuità dei trattamenti fuori dal comune di residenza
In vigore dal 31 gen 1991
Continuità dei trattamenti
fuori dal comune di residenza
1. La continuità dei trattamenti farmacologici sostitutivi già in atto deve essere garantita dai servizi per le tossicodipendenze operanti nel territorio nazionale anche ai soggetti che si trovino temporaneamente fuori dal proprio comune di residenza, sulla base di certificazione da parte del servizio di appartenenza, che adotta idonee misure onde evitare duplicazioni del trattamento.
2. Le modalità di trattamento attuate dal servizio di provenienza non possono essere modificate nei casi di cui al comma 1, se non per necessità o sopravvenute controindicazioni di carattere clinico.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-12-19;445#art-4