Art. 5

Limiti per l'ammissione al trattamento

In vigore dal 31 gen 1991
1. Il trattamento della tossicodipendenza da oppioidi con farmaci sostitutivi è limitato ai soggetti con comprovata dipendenza fisica. I programmi con metadone sono riservati ai soggetti per i quali altri tipi di trattamento non abbiano determinato la cessazione di assunzione di eroina o di altri oppioidi. 2. L'accertamento degli stati di dipendenza fisica da sostanze oppioidi, di cui al comma precedente, nonché l'individuazione del dosaggio iniziale di trattamento con farmaci sostitutivi, che deve corrispondere al grado di dipendenza del soggetto, sono effettuati con le metodiche di cui al decreto del Ministro della sanità n. 186 del 12 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990, nonché, ove necessario e previo consenso informato, mediante altre accreditate metodiche di carattere clinico-funzionale. 3. Gli accertamenti preliminari debbono escludere eventuali controindicazioni farmacologiche ed individuare limitazioni o cautele di impiego relative a stati fisiologici e a concomitanti o pregresse condizioni patologiche del soggetto da sottoporre al trattamento. 4. Il tossicodipendente deve essere informato sulle procedure e sui probabili effetti collegati all'attuazione del programma farmacologico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-12-19;445#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo