Art. 2

Globalità del trattamento

In vigore dal 31 gen 1991
1. I programmi di trattamento con farmaci sostitutivi, debbono sempre rientrare in un più vasto piano integrato di trattamento che preveda interventi sia di tutela dello stato di salute del tossicodipendente che a carattere psicologico, sociale e riabilitativo, da realizzare utilizzando il personale di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per gli affari sociali in data 30 novembre 1990, sulla organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali.
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