Art. 1

Impiego dei farmaci sostitutivi

In vigore dal 31 gen 1991
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162, concernente "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"; Visto, in particolare, l'- bis della citata legge n. 685 del 1975, introdotto dall' della legge n. 162 del 1990 il quale prevede, al comma 1, lettera e), punto 4) che il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisca i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi; Ritenuta la necessità di disciplinare la materia del trattamento degli stati di tossicodipendenza con farmaci sostitutivi, stabilendo i relativi presupposti di carattere soggettivo e oggettivo, le modalità di attuazione dei programmi, i criteri per la determinazione della durata e dei dosaggi e i criteri di controllo sull'efficacia dei trattamenti, consentendo intanto - allo stato attuale delle esperienze - la possibilità di utilizzazione per detta finalità del solo metadone cloridrato sciroppo; Viste le conclusioni del Consiglio delle Comunità europee e dei Ministri della sanità degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 16 maggio 1989, in materia di "prevenzione dell'AIDS nei tossicodipendenti per via parenterale" relativamente al paragrafo III B sui "programmi di trattamento delle tossicodipendenze"; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1100/II/187 del 17 dicembre 1990); A D O T T A il seguente regolamento: . Impiego dei farmaci sostitutivi 1. Nei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza possono essere impiegati solo farmaci sostitutivi la cui utilizzazione per detta finalità sia stata autorizzata mediante apposita norma di indirizzo da emanarsi con decreto ministeriale nonché con espressa previsione di tale impiego disposta nel decreto ministeriale di autorizzazione alla immissione in commercio. 2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito unicamente l'impiego del metadone cloridrato sciroppo, di cui ai decreti ministeriali 7 agosto 1980 e 10 ottobre 1980, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 219 dell'11 agosto 1980 e n. 281 del 13 ottobre 1980 e richiamati all' del regolamento, quale farmaco sostitutivo dei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppioidi.
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