Titolo I
Art. 5
Liquidazione definitiva e pagamento del contributo per lavori di costruzione navale
In vigore dal 12 dic 1990
Liquidazione definitiva e pagamento del contributo
per lavori di costruzione navale
1. Per la liquidazione definitiva ed il pagamento del contributo previsto dall' della legge l'impresa di costruzione navale deve presentare domanda entro il termine previsto dall' del presente regolamento allegando i seguenti documenti:
a) certificazione rilasciata dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale nei casi previsti dall', comma 8, della legge, attestante l'osservanza degli adempimenti di cui al predetto comma 8 o la deroga ai sensi dello stesso articolo, comma 9.
La certificazione deve riferirsi alla carena nella sua versione definitiva;
b) certificato del Registro italiano navale nel quale siano indicati, se non risultanti da altro documento:
1) il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda, la destinazione dell'unità ai sensi dell', comma 3, del presente regolamento e, se trattasi di nave nazionale, l'abilitazione dell'unità e gli estremi del registro delle navi in costruzione da cui essa proviene;
2) il peso complessivo dell'unità scarica ed asciutta e sua ripartizione in scafo, apparato motore ed allestimento, secondo lo schema di repertorio indicato negli allegati senza zavorra fissa, senza apprestamenti difensivi e senza dotazioni e parti di ricambio extra-regolamentari;
3) la marca, il tipo, la potenza massima continuativa ed il numero dei giri dell'apparato motore di propulsione;
4) la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori di costruzione;
5) la portata lorda;
6) la velocità dell'unità alle prove in mare con l'indicazione delle condizioni di carico, della potenza sviluppata dall'apparato motore di propulsione e del numero dei giri dell'elica;
c) dati della costruzione di cui all'allegato A, elementi peso dell'unità di cui all'allegato B convalidate entrambe dal Registro italiano navale, elementi costo dell'unità di cui all'allegato C e distinta conti ausiliari e distinta spese generali di cui all'allegato D;
d) attestazione dell'Associazione degli industriali, competente per territorio, settore navalmeccanico o affine, circa il costo medio orario, comprensivo di oneri, della manodopera del cantiere relativo al periodo dei lavori di costruzione dell'unità;
e) in caso di aggiunte e varianti, una distinta dettagliata dei lavori, corredata, per ogni voce, degli elementi di peso e giornate-operaio impiegate per realizzarli;
f) distinta delle modifiche alla specifica tecnica già presentata e piani generali definitivi, nonché ogni altro documento ritenuto utile dall'impresa di costruzione navale;
g) nel caso di navi costruite per conto di committenti nazionali, documento dello stato maggiore della Marina comprovante che l'impresa istante è in regola con la normativa in materia di apprestamenti difensivi di cui all' del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, e successive modifiche ed integrazioni e certificato attestante l'iscrizione, anche provvisoria, della nave nella più alta classe del Registro italiano navale.
2. Nella domanda deve essere indicato il prezzo concordato con il committente dettagliato con le opportune indicazioni, quali prezzo base, eventuali atti aggiuntivi, varianti ed altro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-5