Titolo I

Art. 10

Accertamento definitivo del prezzo contrattuale

In vigore dal 12 dic 1990
1. Per le nuove costruzioni, l'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile accerta la conformità del prezzo contrattuale o del prezzo dichiarato dal cantiere ai prezzi praticati sul mercato internazionale per unità similari od assimilabili sulla base di ogni utile elemento conoscitivo e della documentazione di cui agli del presente regolamento, tenendo altresì conto della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa di costruzione navale, risultante, tra l'altro, dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all' della legge. 2. Per i lavori di trasformazione l'ispettorato tecnico accerta la congruità del prezzo dichiarato sulla base di ogni utile elemento conoscitivo, oltrechè sulla base dei documenti di cui agli del presente regolamento. 3. Conformemente alla decisione della Commissione della CEE, notificata con lettera SGD/6071 in data 4 maggio 1983, non viene preso in considerazione, ai fini dell'accertamento del prezzo, l'eventuale aumento dello stesso derivante dall'esistenza di una clausola di revisione del prezzo contrattuale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo