Titolo I

Art. 11

T e r m i n i

In vigore dal 12 dic 1990
1. I termini di cui all', commi 1 e 3, della legge decorrono rispettivamente dalla data della stipula del contratto o della dichiarazione di costruzione, o di inizio lavori, anche se anteriore a quella di entrata in vigore della legge stessa. Ai predetti fini, per le iniziative avviate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, si considera data di inizio lavori quella certificata dal Registro italiano navale, anche in base alle disposizioni in vigore precedentemente a quelle indicate al successivo . 2. Per la concessione della proroga dei termini suddetti, nei casi previsti dall' della legge, l'interessato deve presentare domanda prima della scadenza dei termini stessi, corredata da idonea documentazione giustificativa delle cause del ritardo. 3. La concessione della proroga dei termini, al di fuori delle ipotesi in cui la stessa sia stata accordata per cause di forza maggiore o per imprevedibili motivi di ordine tecnico, comunque non imputabili nè all'impresa di costruzione o trasformazione nè al committente, comporta, ai fini del calcolo del contributo, l'applicazione delle aliquote contributive in vigore quattro anni prima della data di consegna delle unità, relativamente alla parte di lavori realizzati oltre i termini di cui all', commi 1, 2 e 3 della legge. 4. Gli effetti dell'eventuale concessione della proroga all'impresa di costruzione e trasformazione navale si estendono anche ai fini dell'accoglimento della richiesta di proroga dei termini presentata ai sensi dell' della legge, qualora quest'ultima sia fondata sulle medesime motivazioni.
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