Titolo I

Art. 6

Domanda di concessione del contributo per lavori di trasformazione navale

In vigore dal 12 dic 1990
Domanda di concessione del contributo per lavori di trasformazione navale 1. Per la concessione del contributo relativo a lavori di trasformazione riguardanti le unità di cui all' della legge, l'impresa assuntrice dei medesimi, iscritta ad uno degli albi speciali previsti dall' della legge, presenta domanda al Ministero della marina mercantile, entro quindici giorni dall'inizio dei lavori, nella quale devono essere indicati: a) nome o numero, tipo, stazza lorda, nazionalità, destinazione dell'unità e, per i rimorchiatori o spintori, potenza massima continuativa dell'apparato motore; b) data di inizio dei lavori e presunta durata dei medesimi; c) prezzo dei lavori; d) dichiarazione dell'impresa attestante che la stessa, in relazione ai lavori oggetto della domanda, non ha fruito di provvidenze aventi analoghe finalità e contestuale impegno a non fruirne in futuro, una volta ottenuta la concessione del contributo di cui al presente articolo; e) dichiarazione dell'impresa sulla corrispondenza dei lavori alle tipologie di cui all', commi 4 e 5, della legge. 2. Entro novanta giorni dall'inizio lavori l'impresa assuntrice degli stessi è tenuta a presentare i seguenti documenti: a) contratto registrato di commessa dei lavori o, in mancanza, copia autentica degli ordinativi dei lavori da eseguire, sottoscritta dalle parti; b) specifica tecnica; c) piani generali relativi all'unità prima e dopo la trasformazione; d) distinta dei quantitativi del materiale da impiegare e della manodopera occorrente, ripartita per scafo, allestimento ed apparato motore, sottoscritta dall'impresa stessa; e) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori; f) elementi preventivi di costo dei lavori di cui all'allegato F, compilato nei sub-totali, nei totali, nei conti ausiliari, nelle spese generali e, ove possibile, nei dettagli sottoscritto dall'esecutore dei lavori; g) certificato dell'autorità marittima del porto d'iscrizione dell'unità o dell'autorità consolare se trattasi di unità estera, ovvero dell'autorità marittima del porto in cui l'unità è approdata per l'esecuzione dei lavori, indicante il nome od il numero, il tipo, la stazza lorda, la destinazione e l'abilitazione dell'unità nonché, per i rimorchiatori o spintori, potenza massima continuativa dell'apparato motore. 3. Nei casi di cui all', comma 2, della legge, in aggiunta ai documenti previsti dal precedente comma, deve altresì essere presentata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale ivi citato. 4. Il rispetto dei termini previsti dal primo e secondo comma del presente articolo è condizione di ricevibilità della domanda di concessione.
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