Titolo II

Art. 15

Anticipo, liquidazione e relativi pagamenti del contributo per nuovi investimenti

In vigore dal 12 dic 1990
Anticipo, liquidazione e relativi pagamenti del contributo per nuovi investimenti 1. Per la corresponsione degli anticipi di contributo, per un importo non superiore al 90% della spesa sostenuta in relazione allo stato di avanzamento delle opere, l'impresa o l'ente portuale deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile corredata dall'elenco delle opere realizzate col relativo importo del piano d'investimento approvato di cui al precedente , sottoscritta, qualora si tratti di impresa, dal legale rappresentante e controfirmata dal presidente del collegio sindacale in segno di attestazione del raggiungimento del 50% degli investimenti ammessi a contributo. Nel caso di imprese per le quali non è previsto il collegio sindacale, l'attestazione di cui al comma precedente dovrà essere resa in forma giurata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa. 2. Il mancato completamento del piano di investimento laddove ciò non abbia consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti comporta la decadenza dal contributo e la restituzione degli anticipi corrisposti, salvo quanto previsto dall', commi 2 e 8, del presente regolamento. 3. La liquidazione del contributo è disposta previa verifica della realizzazione del piano d'investimento e dell'ammontare delle relative spese sostenute, quali risultanti dagli atti contabili dell'impresa, da parte di una commissione presieduta dal Direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile e composta da quattro funzionari, dei quali due della Direzione generale del naviglio e due dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile, nominati con decreto del Ministro. 4. Qualora il contributo liquidato in via definitiva risulti inferiore alle somme globalmente già corrisposte a titolo di anticipi o nell'ipotesi prevista al comma 2 del presente articolo, il beneficiario è tenuto a restituire quanto percepito in eccedenza maggiorato degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, in vigore alla data di adozione del relativo provvedimento.
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