Titolo III

Art. 20

P r o r o g h e

In vigore dal 12 dic 1990
1. Ai fini della proroga dei termini di cui all', comma 3, della legge, l'impresa interessata deve presentare istanza corredata da idonea documentazione comprovante i motivi di ordine tecnico che hanno determinato il ritardo nel completamento dei lavori. 2. Qualora per l'iniziativa, oggetto della richiesta di proroga di cui al precedente comma, sia stato concesso anche il contributo di cui all' della legge, l'impresa può far rinvio all'analoga istanza ed alla relativa documentazione eventualmente presentata dall'impresa di costruzione o trasformazione navale per la proroga dei termini di ultimazione dei lavori stabiliti dall' della legge stessa. In tal caso, trova applicazione quanto disposto dall', comma 4, del presente regolamento. 3. Ai predetti fini per le iniziative avviate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento si considera data di inizio lavori quella certificata dal Registro italiano navale, anche in base alle disposizioni in vigore precedentemente a quelle indicate dall' del presente regolamento.
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