Titolo II
Art. 17
Contributi per riduzioni e chiusure di cantieri
In vigore dal 12 dic 1990
Contributi per riduzioni
e chiusure di cantieri
1. Per ottenere la concessione dei contributi per chiusure totali o parziali di cui all' della legge, le imprese interessate presentano istanza al Ministero della marina mercantile.
2. A detta istanza devono essere allegati:
a) relazione tecnico-economica recante una completa illustrazione del piano di riduzione o chiusura, con indicazione delle iniziative ivi previste e delle finalità che le iniziative stesse si pongono e dei prevedibili effetti conseguenti alla loro realizzazione, e con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla decisione di ridurre o cessare l'attività;
b) certificato del competente ufficio marittimo attestante che l'impresa richiedente era in effettivo esercizio al 31 dicembre 1970 ed ha continuato la sua attività fino alla data del 31 dicembre 1986.
3. Ai fini della concessione dei contributi per chiusure totali di cui all' della legge, non sono prese in considerazione le riduzioni di capacità effettuate nel periodo 1984-86.
4. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, il "valore contabile residuo delle installazioni" è incluso tra i costi ammessi al beneficio dell'aiuto con i limiti di cui all', comma 2, quinto trattino, della direttiva del Consiglio CEE n. 167/87 del 26 gennaio 1987.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-17