Titolo III
Art. 22
Corresponsione del contributo in unica soluzione
In vigore dal 12 dic 1990
1. Ai fini della corresponsione del contributo in unica soluzione le imprese beneficiarie devono far pervenire domanda al Ministero della marina mercantile con l'indicazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo e gli estremi del decreto di concessione.
2. Nei casi di cui al presente articolo la fidejussione prevista dall', comma 2, della legge deve essere rilasciata a copertura dell'intero ammontare del contributo, da maggiorarsi degli interessi.
3. A tale fidejussione il Ministero della marina mercantile rinuncia dopo il perfezionamento del provvedimento di determinazione definitiva del contributo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-22