Titolo IV
Art. 26
Concessione, liquidazione e pagamento del contributo per la demolizione navale
In vigore dal 12 dic 1990
Concessione, liquidazione e pagamento del contributo
per la demolizione navale
1. Per la concessione del contributo di cui all' della legge le imprese di demolizione navale iscritte all'albo speciale di demolizione navale, di cui all' della legge, presentano al Ministero della marina mercantile domanda nella quale devono essere indicati:
a) nome o numero, tipo, stazza lorda e nazionalità della nave da demolire; potenza dell'apparato motore qualora trattasi di unità di cui all', comma 4, lettera b), della legge;
b) data dell'inizio dei lavori di demolizione e presunta loro durata o data ultimazione lavori.
2. Alla domanda deve essere allegato il certificato dell'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o dell'autorità consolare se trattasi di nave estera, ovvero dell'autorità marittima del porto in cui la nave è approdata per la demolizione, indicante il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda e la nazionalità della nave e, qualora trattasi di unità di cui all', comma 4, lettera b), della legge, la potenza dell'apparato motore; il certificato deve altresì attestare che l'impresa ha titolo per procedere alla demolizione della nave e specificare la normativa applicata per la stazzatura della nave.
3. Per ottenere la liquidazione ed il pagamento del contributo le imprese devono presentare a pena di decadenza al Ministero della marina mercantile domanda entro il termine di un anno dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, con allegato il certificato dell'autorità marittima attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Detto periodo si computa dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso di iniziative ultimate anteriormente a quest'ultima data.
4. Il calcolo della stazza lorda compensata convenzionale di cui all', comma 2, della legge è effettuato applicando i coefficienti di cui agli allegati I ed L del presente regolamento.
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-26