Titolo V
Art. 29
Modalità di presentazione dei documenti e dei bilanci o risultanze contabili
In vigore dal 12 dic 1990
Modalità di presentazione dei documenti
e dei bilanci o risultanze contabili
1. Le domande ed i documenti indicati negli articoli precedenti devono essere prodotti in triplice esemplare di cui uno in bollo, salvo i documenti relativi al pagamento di rate semestrali ed i bilanci, per i quali sono richiesti due esemplari, di cui uno in bollo.
2. Tutte le istanze devono recare gli elementi di individuazione dell'impresa nonché l'indicazione del codice fiscale.
3. I contratti, gli eventuali atti aggiuntivi e tutti gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere presentati in lingua italiana con traduzione giurata.
4. Il Ministero della marina mercantile, qualora non possano essere forniti elementi o documenti richiesti per la concessione dei contributi relativi a lavori ultimati prima della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale, può richiederne altri equipollenti.
5. Nel caso di commesse che riguardano unità per le quali, in relazione alle loro caratteristiche tecniche, non siano utilizzabili i dati ed i parametri tecnici cui fa riferimento la documentazione richiesta nei titoli I e III del presente regolamento, dovrà essere presentata idonea documentazione equivalente.
6. Il Ministero della marina mercantile può richiedere ogni altro elemento o documento istruttorio ritenuto necessario.
7. Ai fini degli adempimenti documentali contemplati nel presente regolamento, le imprese interessate possono fare espresso rinvio ai documenti già presentati al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, indicando gli estremi di individuazione.
8. Le domande di concessione di contributo di cui agli della legge e agli del presente regolamento, qualora la data di inizio dei lavori di costruzione e trasformazione sia anteriore all'entrata in vigore del regolamento stesso, vanno presentate a pena di irricevibilità entro sessanta giorni da tale ultima data.
9. Ai fini dell'applicazione dell' della legge le imprese che non presentano il bilancio o le risultanze contabili certificati in virtù dell'esenzione di cui al comma 7 del detto articolo devono presentare insieme al bilancio o risultanze contabili non certificati una dichiarazione attestante che nell'esercizio precedente si sono verificate le condizioni previste per l'esenzione dall'obbligo di certificazione.
10. Ove la documentazione di cui al precedente comma non sia presentata in originale, una copia della medesima deve essere autenticata.
11. Per quanto attiene al bilancio ed alle risultanze contabili non certificati, la predetta attestazione di autenticità può essere sostituita da una dichiarazione a firma autenticata con cui il legale rappresentante della impresa attesti sotto la propria responsabilità che la documentazione contabile cui la dichiarazione si riferisce è conforme a verità.
12. Il bilancio deve essere accompagnato dal verbale di assemblea da cui emerga l'approvazione dei risultati esposti nonché dalle relazioni degli organi statutari ove previsti dalla pertinente normativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-29