Titolo V

Art. 32

In vigore dal 12 dic 1990
1. In ogni caso di decadenza o di rinuncia ai contributi di cui alla legge, le somme da restituire debbono essere aumentate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della pronuncia di decadenza o della rinuncia, aumentato di due punti.
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