Titolo V

Art. 31

Decadenza dai contributi

In vigore dal 12 dic 1990
1. I documenti per la liquidazione finale dei contributi previsti dagli della legge e per la determinazione definitiva dei contributi di cui all' della legge, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori o del piano di investimento. Detto periodo si computa dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente ai lavori od ai piani d'investimento che siano stati ultimati anteriormente a quest'ultima data.
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