Titolo I
Art. 2
Domande per la concessione del contributo per lavori di costruzione navale
In vigore dal 12 dic 1990
Domande per la concessione del contributo per lavori
di costruzione navale
1. Per la concessione del contributo di cui all', comma 1, della legge, l'impresa di costruzione navale iscritta ad uno degli albi speciali previsti dall' della legge presenta domanda al Ministero della marina mercantile completa delle indicazioni di cui all' della legge entro quindici giorni dalla data in cui è stato stipulato il contratto di costruzione o, in assenza di contratto, dalla data della dichiarazione di costruzione in proprio.
Entro i successivi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione l'impresa è tenuta a presentare i sottoelencati documenti:
a) contratto di costruzione registrato;
b) nei casi di costruzione iniziata in proprio dall'impresa di costruzione, contratto registrato di vendita dell'unità, sè già stipulato ovvero, in caso contrario, dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell'art. 233 del codice della navigazione;
c) piani generali, specifica tecnica ed indicazione del peso presunto dell'unità scarica ed asciutta ripartito in scafo, allestimento ed apparato motore, sottoscritti dall'impresa stessa;
d) elementi preventivi di costo dell'unità di cui all'allegato C, compilato nei sub-totali, nei totali, nei conti ausiliari, nelle spese generali e, ove possibile, nei dettagli, sottoscritto dall'impresa stessa;
e) dichiarazione dell'impresa attestante che la stessa, in relazione ai lavori oggetto della domanda, non ha fruito di provvidenze aventi analoghe finalità e contestuale impegno a non fruirne in futuro, una volta ottenuta la concessione del contributo di cui al presente articolo;
f) dichiarazione relativa alla destinazione dell'unità, conformemente a quanto indicato nel precedente , comma 3;
g) dichiarazione contenente l'impegno a fornire tutti gli elementi necessari alla Commissione delle Comunità economiche europee, qualora richiesti dalla stessa, ai fini dell'applicazione dell', comma 5, della direttiva n. 167 del 26 gennaio 1987.
2. Nei casi di cui all', comma 2, della legge, in aggiunta ai documenti previsti dal precedente comma, deve essere presentata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale ivi citato.
3. Il rispetto dei termini previsti dal comma primo del presente articolo è condizione di ricevibilità della domanda di concessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-2