Titolo I
Art. 1
Definizioni e campo di applicazione
In vigore dal 12 dic 1990
IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale;
Visti gli articoli 92, 93 e 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 26 gennaio 1987 (87/167/CEE), concernente gli aiuti alla costruzione navale;
Viste le decisioni notificate rispettivamente con nota del 12 maggio 1989 n. SGD/6015 e lettera del 6 luglio 1990 n. SGD/24114, con le quali la Commissione delle Comunità economiche europee ha formulato le proprie osservazioni ed ha autorizzato, a talune condizioni, il regime di aiuti disposto dalla legge sopraspecificata;
Ritenuto necessario emanare, ai sensi dell', comma 2, dell', comma 4, e dell'art. 36 della legge 14 giugno 1989, n. 234, disposizioni applicative ed attuative che assicurino il pieno rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie ed in particolare della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 167 del 26 gennaio 1987 e delle decisioni della Commissione di cui alle note surrichiamate;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 1256 dell'8 novembre 1990;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Definizioni e campo di applicazione
1. Quando nel presente regolamento si cita "la legge" senza altra indicazione, la citazione si riferisce alla legge 14 giugno 1989, n. 234.
2. Salvo quanto espressamente previsto nell', quando nel presente regolamento si cita il termine "tonnellata di stazza lorda" senza altra indicazione ci si riferisce alla tonnellata di stazza lorda internazionale.
3. Ai fini del presente regolamento per nave mercantile si intende qualunque mezzo nautico idoneo alla navigazione marittima a scopo commerciale e/o industriale non ricompreso tra le esclusioni di cui all', comma 3, della legge; tale idoneità viene valutata secondo criteri di normalità della destinazione in base alla corrispondenza tra le caratteristiche strutturali della nave e l'attitudine allo svolgimento dei relativi servizi.
4. I lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione di cui all', comma 4, della legge, unitariamente indicati ai fini del presente regolamento come lavori di "trasformazione navale", rientrano nel campo di applicazione della legge stessa, quale che sia la denominazione attribuita alle opere effettuate, semprechè comportino le modifiche radicali ivi indicate e siano relativi ad unità di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate.
5. I mezzi nautici di cui all', comma 5, della legge rientrano nel campo di applicazione della stessa, a condizione che si tratti di galleggianti mobili suscettibili di essere iscritti nei registri di cui all'art. 146, comma 2, del codice della navigazione, per i quali sia prevista una destinazione di carattere mercantile, come definita nel terzo comma del presente articolo. Sono escluse in ogni caso le piattaforme di trivellazione, nonché qualsivoglia struttura ed installazione destinata ad essere fissata in permanenza sul fondo del mare o alla terraferma e le strutture galleggianti per lavori in mare che non siano dotate di proprio apparato propulsivo.
6. Sono escluse dal campo applicativo della legge le unità da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia.
7. Ai fini della concessione dei contributi di cui all' della legge, i contenitori non si considerano compresi tra le pertinenze delle navi o delle altre costruzioni di cui all' della legge stessa; ai fini della determinazione definitiva del contributo di cui all' della legge e di cui all' del presente regolamento, si considerano comprese tra le pertinenze delle sole navi portacontenitori due mute di contenitori.
8. Le iniziative di cui all', comma 6, della legge non sono ammesse al contributo di cui all' della legge stessa, in conformità della decisione della Commissione delle Comunità europee notificata al Governo italiano con lettera SGD/2375 del 21 febbraio 1989, nonché della decisione notificata con lettera SGD/24114 del 6 luglio 1990, fatti salvi i casi particolari per i quali la Commissione stessa abbia dato preventivamente autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-1