Titolo I
Art. 3
Concessione del contributo per lavori di costruzione ed anticipi
In vigore dal 12 dic 1990
Concessione del contributo per lavori
di costruzione ed anticipi
1. Successivamente all'inizio dei lavori di costruzione, che deve avvenire entro i termini di cui all', comma 1, della legge, l'impresa di costruzione è tenuta a presentare il certificato di inizio lavori, rilasciato dal Registro italiano navale in conformità di quanto previsto all' del presente regolamento.
2. L'amministrazione, per procedere alla concessione del contributo, preliminarmente:
a) valuta l'ammissibilità dell'iniziativa sia sotto il profilo giuridico che tecnico sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del precedente ;
b) accerta la conformità del prezzo contrattuale o di quello dichiarato dal cantiere ai prezzi praticati sul mercato internazionale per unità similari od assimilabili tenendo conto di ogni utile elemento conoscitivo, della documentazione prodotta nonché della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa di costruzione navale, risultante dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all' della legge.
3. L'impresa beneficiaria del contributo, che intende ottenere la corresponsione di anticipi ai sensi dell', comma 1, della legge deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile, allegando i seguenti documenti:
a) certificato del Registro italiano navale attestante lo stato di avanzamento globale della costruzione della nave;
b) certificazione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale nei casi previsti dall', comma 8, della legge attestante l'osservanza degli adempimenti di cui al predetto comma o la deroga ai sensi del comma 9 dello stesso articolo;
c) nel caso di navi costruite per conto di committenti nazionali, documento dello stato maggiore della Marina comprovante che l'impresa istante è in regola con la normativa in materia di apprestamenti difensivi di cui all' del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Ai fini della corresponsione dell'anticipo nei casi di cui all', comma 2, della legge l'impresa beneficiaria del contributo deve allegare i seguenti documenti:
a) fidejussione bancaria od assicurativa autenticata;
b) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio lavori.
5. ln caso di corresponsione dell'anticipo di cui al comma precedente, la certificazione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienza di architettura navale di cui alla lettera b) ed il documento dello stato maggiore della Marina di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo devono essere presentati prima del raggiungimento del 25% di avanzamento effettivo dei lavori.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-3