Titolo I

Art. 4

Maggiorazione delle aliquote di contributo

In vigore dal 12 dic 1990
1. Ai fini dell'applicazione dell', comma 3, lettera a), della legge, l'impresa interessata, che si trovi in concorrenza con cantieri di Paesi extracomunitari per l'acquisizione di una commessa di valore inferiore ai 6 milioni di ECU, rivolge istanza al Ministero della marina mercantile per l'ottenimento della maggiorazione dell'aliquota del contributo previsto dall', comma 1, della legge fornendo la documentazione da cui risulti che tale maggiorazione è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa stessa. 2. Nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge, previa verifica delle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo e notifica alla Commissione delle Comunità economiche europee, il Ministro della marina mercantile determina la maggiorazione dell'aliquota di contributo, nella misura indispensabile al perseguimento delle finalità di cui al predetto comma. 3. Ai sensi della decisione notificata con lettera SGD/24114 del 6 luglio 1990 non sono prese in considerazione istanze intese ad ottenere la maggiorazione dell'aliquota per commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) dell', comma 3, della legge.
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