Titolo I
Art. 9
Aggiunte e varianti
In vigore dal 12 dic 1990
1. Le aggiunte e/o varianti di cui all', comma 1, della legge devono essere comunicate al Ministero della marina mercantile entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa pattuizione contrattuale o, per le sole trasformazioni, dalla data della fatturazione delle relative spese, pena l'inammissibilità delle stesse al contributo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ai fini della determinazione del contributo per lavori di costruzione e trasformazione navale le aggiunte e/o varianti comportanti un incremento del prezzo dei lavori stessi sono assoggettate alla percentuale di aiuto in vigore alla data della relativa pattuizione o fatturazione di cui al comma precedente.
3. Per la concessione del contributo relativo alle aggiunte e/o varianti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti , tenuto conto della natura ed entità delle aggiunte e/o varianti stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-9