Titolo I
Art. 7
Concessione dei contributi per lavori di trasformazione navale
In vigore dal 12 dic 1990
Concessione dei contributi
per lavori di trasformazione navale
1. L'amministrazione, valutata l'ammissibilità dell'iniziativa sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del precedente , ed accertata altresì l'accettabilità del prezzo contrattuale o di quello dichiarato, sulla base di ogni utile elemento conoscitivo, della documentazione prodotta nonché della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa risultante dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all' della legge, procede alla concessione del contributo.
2. Ai fini della corresponsione degli anticipi di cui all', comma 6, della legge, l'impresa beneficiaria deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile, allegando il certificato del Registro italiano navale attestante lo stato di avanzamento globale della trasformazione della nave.
3. Ai fini della corresponsione dell'anticipo nei casi di cui all', comma 2, della legge l'impresa beneficiaria del contributo deve allegare i seguenti documenti:
a) fidejussione bancaria od assicurativa autenticata;
b) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio lavori.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-7