Titolo V
Art. 28
Verifiche del Registro italiano navale
In vigore dal 12 dic 1990
1. Le imprese di costruzione navale nazionali che intendano ottenere il contributo sugli oneri per le verifiche effettuate dal Registro italiano navale negli anni 1989, 1990 e 1991 ai fini del rilascio dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali e dalle leggi di cui all', comma 2, della legge in relazione alla costruzione nei propri cantieri di navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate destinate ad essere iscritte nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione, presentano istanza al Ministero della marina mercantile con riferimento alle fatture, quietanzate dal predetto organo, emesse nei propri confronti in ciascun anno del summenzionato triennio. La predetta istanza, da presentarsi a pena di irricevibilità entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dell'anno di riferimento, deve indicare:
a) l'unità o le unità per cui è stata effettuata la fatturazione, con specificazioni circa la corrispondenza della o delle unità in questione alla definizione di cui all', comma 3, del presente regolamento;
b) dichiarazione sottoscritta dal committente attestante che l'unità o le unità per cui sia stata emessa fatturazione saranno iscritte nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione;
c) estratto del registro delle navi e costruzioni in cui siano iscritte le unità interessate.
2. Gli armatori di navi nazionali aventi le caratteristiche di cui al comma precedente che intendano ottenere il contributo previsto dall', comma 7, della legge, presentano, negli stessi termini e con le medesime modalità previste nel precedente comma, istanza al Ministero della marina mercantile, contenente gli elementi di cui alla lettera a) del precedente comma e corredata dell'estratto delle matricole o dei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione in cui figurino le unità interessate e della certificazione dell'autorità marittima dalla quale risulti che nel periodo di riferimento le navi interessate siano state in esercizio.
3. Le istanze relative ai contributi di cui ai precedenti commi sugli oneri per le verifiche effettuate dal Registro italiano navale nell'anno 1989 devono essere presentate a pena di irricevibilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-28