Titolo III

Art. 21

Calcolo del contributo

In vigore dal 12 dic 1990
1. I tassi di cui all', comma 4, della legge si intendono come tassi annui effettivi. 2. Nel caso di corresponsione del contributo di cui all' della legge in unica soluzione all'ultimazione dei lavori, il valore attuale del contributo è determinato sulla base del tasso ufficiale di sconto vigente a tale data. 3. Nel caso di corresponsione del contributo di cui all' della legge in un'unica soluzione al raggiungimento del 10% di avanzamento dei lavori, il valore attuale del contributo è determinato sulla base del tasso ufficiale di sconto vigente a tale data, con contestuale sconto anche del periodo di tempo intercorrente tra detta data e quella prevista dall', comma 3, della legge per l'ultimazione dei lavori. 4. L'ultimazione dei lavori prima del compimento dei termini di cui al comma 3 non comporta revisione del valore del contributo già erogato, nè il versamento di alcuna integrazione a favore del beneficiario. 5. Nel caso di provvedimento di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, adottato ai sensi dell', comma 3, della legge, il beneficiario del contributo corrisposto in unica soluzione ai sensi del comma 3, è tenuto a versare all'amministrazione gli interessi sulle somme ricevute, calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto vigente alla data del provvedimento di proroga e per il periodo di tempo eccedente i termini di cui all', comma 3, della legge.
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