Art. 9

In vigore dal 9 giu 1990
1. Entro il termine improrogabile di cento giorni dalla scadenza della data di presentazione della domanda, gli organismi di controllo inviano all'A.I.M.A. in triplice copia: a) l'elenco delle domande definite con atto di liquidazione, compilato secondo lo schema allegato 2; b) l'elenco delle domande respinte, compilato secondo lo schema allegato 3. 2. Sulla base degli elenchi di cui al paragrafo precedente, lettera a), l'A.I.M.A. provvederà ad effettuare i pagamenti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i termini previsti all', paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1244/82.
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