Art. 5

In vigore dal 9 giu 1990
1. Sono esclusi dal beneficio dei premi i produttori che non adempiano agli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale e che in particolare: a) non rispettino gli impegni sottoscritti in applicazione delle disposizioni di cui all' del regolamento CEE n. 1357/80 e all', paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1244/82; b) detengano nell'azienda, così come definita dall', paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1357/80, anche vacche delle razze di cui all'allegato del medesimo regolamento n. 1357/80 e che non rientrino nella definizione di cui al precedente ; c) siano titolari dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68; 2. Tuttavia, i soggetti di cui alla lettera c) del precedente comma possono beneficiare dei premi solo se la domanda è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale il produttore rinuncia per il perido di dodici mesi successivi a quello della presentazione della domanda ad usufruire del diritto ad effettuare consegne di latte. In tal caso copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Via XX Settembre n. 20 - c.a.p. 00187 Roma.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-03-20;122#art-5

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