Art. 6
In vigore dal 9 giu 1990
1. Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve essere identificato.
2. L'identificazione deve essere effettuata dagli organismi di controllo, entro settantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, mediante marca fissata con tre perni passanti ad una piastra di bloccaggio munita di appendice, da applicarsi al padiglione auricolare dell'animale.
3. La marca di cui al precedente comma dovrà riportare le seguenti indicazioni:
a) sigla della provincia interessata;
b) numero progressivo con l'utilizzazione di una serie di cinque cifre al completamento della quale si ripartirà dal numero 1 seguito da una lettera dall'alfabeto.
4. Per il bestiame iscritto al libro genealogico o per quello già identificato ai sensi del precedente comma 2, è sufficiente che in domanda vengano indicati, rispettivamente, il numero di iscrizione attribuito ad ogni singolo capo con relativa razza di appartenenza e/o il numero di identificazione delle marche utilizzate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-03-20;122#art-6