Art. 4
In vigore dal 9 giu 1990
1. Il produttore, dal momento della presentazione della domanda per l'ottenimento dei premi, è tenuto ad istituire un registro di stalla nel quale dovrà essere annotato ogni elemento utile riguardante la mandria delle vacche ed in particolare:
data di nascita;
razza di appartenenza;
marca di identificazione applicata - tipo e numero;
data dell'ultima fecondazione;
eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali nella vita della mandria che hanno comportato riduzione numerica della stessa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-03-20;122#art-4