Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 9 giu 1990
1. Il produttore, dal momento della presentazione della domanda per l'ottenimento dei premi, è tenuto ad istituire un registro di stalla nel quale dovrà essere annotato ogni elemento utile riguardante la mandria delle vacche ed in particolare: data di nascita; razza di appartenenza; marca di identificazione applicata - tipo e numero; data dell'ultima fecondazione; eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali nella vita della mandria che hanno comportato riduzione numerica della stessa.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-03-20;122#art-4