Art. 3
In vigore dal 9 giu 1990
1. Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve corrispondere alla definizione di cui all', paragrafo 4 del regolamento CEE n. 1357/80.
2. Qualora il richiedente i premi si avvale del disposto di cui all', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento CEE n. 1357/80, dovrà avere cura di conservare il certificato o i certificati di fecondazione in cui deve figurare la razza del toro utilizzato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-03-20;122#art-3