Art. 10

In vigore dal 9 giu 1990
1. Nel corso di dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda, gli organismi di controllo completano i controlli amministrativi con sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni di cui all' del regolamento CEE n. 1357/80, nonché la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento. 2. I sopralluoghi in azienda sono effettuati a sondaggio e devono riguardare almeno la percentuale di cui alla decisione della Commissione CEE del 7 luglio 1989. Tuttavia gli organismi di controllo, qualora il totale degli animali per i quali vengono richiesti i premi non sia compatibile a livello regionale con il patrimonio bovino censito, avranno cura di elevare in maniera sensibile tale percentuale. 3. Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare verbale con l'esito dell'accertamento. Copia del verbale è trasmessa all'A.I.M.A. e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.
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