Art. 12
In vigore dal 9 giu 1990
1. Gli organismi di controllo ove nel corso degli accertamenti riscontrino una diminuzione del numero dei capi di bestiame ammissibili ai premi rispetto a quello per i quali è stata presentata domanda, ne danno immediata comunicazione all'A.I.M.A., precisando l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa, la data in cui si sono verificati gli eventi che l'hanno determinata, oltre ad ogni elemento utile di valutazione.
2. L'A.I.M.A., se del caso, provvede ad effettuare tutti gli accertamenti necessari alla constatazione dell'eventuale deliberata falsità della dichiarazione o della grave negligenza del produttore, per i conseguenti provvedimenti di diniego del premio richiesto o di sua riduzione o di esclusione dal regime di premio per i successivi dodici mesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-03-20;122#art-12