Art. 14
In vigore dal 9 giu 1990
1. Entro il 15 ottobre di ogni anno l'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, distinti per provincia e raggruppati per regione, gli elenchi dei pagamenti effettuati, precisando il numero delle vacche di ciascuna azienda per le quali sono stati erogati i premi.
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