Art. 13

In vigore dal 9 giu 1990
1. Ove nell'azienda se ne presenti la necessità si può procedere alla sostituzione di una o più vacche nutrici anche con giovenche gravide, purchè non appartenenti ad una delle razze indicate nell'allegato del regolamento CEE n. 1357/80. 2. Dell'avvenuta sostituzione deve essere data tempestiva comunicazione all'organismo di controllo competente anche al fine di poter procedere alla identificazione del bestiame di sostituzione.
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