Art. 17
In vigore dal 9 giu 1990
A decorrere dal 1 febbraio 1990 il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 3 agosto 1987 è abrogato. Tuttavia rimane valido per le domande presentate dal 15 giugno 1989 al 31 gennaio 1990.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 marzo 1990
Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1990
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 207
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