Art. 11

In vigore dal 9 giu 1990
1. Se nel corso del periodo minimo di detenzione previsto all', paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1357/80, il numero degli animali per i quali sono stati richiesti i premi sia diminuito per causa di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, il richiedente deve informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si è verificato. Nello stesso termine e con le stesse modalità il richiedente comunica la causa di forza maggiore che gli impedisce di rispettare l'impegno di mantenere gli animali ai quali il premio si riferisce, per il periodo minimo indicato nella domanda di premio. 2. L'informazione va indirizzata agli organismi di controllo presso i quali è stata inoltrata la domanda per l'ottenimento dei premi. La mancata comunicazione comporta la decadenza del diritto a beneficiare dei premi.
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Art. 11 Regolamento recante modalita' di applicazione del regime di premio e premio complementare per le vacche nutrici. — Testo vigente | Portale Normativo