CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV
Art. 109
Estromissione dell'obbligato.
In vigore dal 21 apr 1942
Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-109