CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IV

Art. 105

Intervento volontario.

In vigore dal 21 apr 1942
Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-105

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