CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV
Art. 104
Pluralità di domande contro la stessa parte.
In vigore dal 1 gen 1951
Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purchè sia osservata la norma dell' secondo comma.
È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-104