CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IV

Art. 104

Pluralità di domande contro la stessa parte.

In vigore dal 1 gen 1951
Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purchè sia osservata la norma dell' secondo comma. È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-104

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