CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IV

Art. 108

Estromissione del garantito.

In vigore dal 21 apr 1942
Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-108

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