CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV
Art. 107
Intervento per ordine del giudice.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-107