CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV
Art. 102
Litisconsorzio necessario.
In vigore dal 16 feb 2006
Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
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AGGGIORNAMENTO
La Corte Costituzionale con sentenza 25 gennaio - 8 febbraio 2006 n. 41 (in G.U. 1a s.s. 15/02/2006 n. 7) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-102