CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo III›Capo IV
Art. 98
Cauzione per le spese.
In vigore dal 4 dic 1960
Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.
Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 23-29 novembre 1960 n. 67 (in G.U. 1a s.s. 3/12/1960 n. 297) ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura civile, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 3 della Costituzione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-98