CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV
Art. 99
Principio della domanda.
In vigore dal 21 apr 1942
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-99