CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo III›Capo IV
Art. 95
Spese del processo di esecuzione.
In vigore dal 21 apr 1942
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-95