Art. 95 · Spese del processo di esecuzione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IIICapo IV

Art. 95

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Spese del processo di esecuzione.

In vigore dal 21 apr 1942
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-95